IperTesto Unico IperTesto Unico

Delibera Consiglio dei Ministri 16.11.2023

Autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 01.12.2023, n. 281)

Formula iniziale

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella riunione del 16 novembre 2023

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l'art. 3, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 11, comma 6;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'art. 24, comma 6-bis;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Preso atto:

della mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante «Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99», espressa nella seduta del 9 novembre 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il voto contrario delle Regioni Puglia e Campania (Rep. atti n. 269/CSR del 9 novembre 2023);

che nel corso della medesima seduta tutte le parti hanno concordato sulla necessità di non attendere il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vista l'urgenza del provvedimento e tenuto conto della condivisione espressa tecnicamente da tutte le regioni;

della rinuncia al decorso del termine condiviso all'unanimità da tutte le regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ivi comprese la Regione Puglia e la Regione Campania;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le motivazioni di cui in premessa, considerata l'urgenza dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessa alla scadenza del milestone PNRR di dicembre 2023 e la necessità di definire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, al fine di garantire il corretto e regolare avvio delle attività formative degli ITS Academy per il 2024-2025 nonché l'adozione di tutte le misure di supporto e di potenziamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore in quanto tale, di prendere atto della motivata rinuncia delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai termini previsti nel citato comma in ragione dell'accoglimento di tutte le richieste regionali e di autorizzare l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante «Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99» - PNRR-M4C1, Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)», secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato - Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 10, commi 2 e 3, e gli articoli 11, 12, 13 e 14, comma 6;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 111 del 17 ottobre 2023;

Considerata l'opportunità di non accogliere il rilievo del Consiglio superiore della pubblica istruzione in ordine alla specificazione, sub art. 3, comma 2, del decreto, della coerenza dell'occupazione con l'area del percorso formativo svolto, sul presupposto che alcuni percorsi formativi, pur essendo tecnicamente e formalmente riconducibili ad un'area tecnologica, possono presentare, in ottica trasversale, evidenti connessioni e interrelazioni anche con altre aree e, pertanto, la coerenza dell'occupazione potrebbe sussistere parimenti anche laddove gli impieghi riguardino più specificamente settori pur formalmente riconducibili ad altre aree tecnologiche;

Considerata l'opportunità di accogliere l'osservazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione volta a prevedere dei termini precisi per l'assegnazione delle risorse destinate al potenziamento dell'offerta formativa da parte delle regioni alle Fondazioni ITS Academy, nell'intento di garantirne una distribuzione certa, tempestiva e pianificata;

Considerato che, con riferimento alla sopra riportata osservazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, su richiesta delle regioni, si è previsto il termine del 30 giugno dell'esercizio finanziario di riferimento per la comunicazione, al Ministero dell'istruzione e del merito e alle Fondazioni ITS Academy che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023 e che siano incluse nei piani territoriali regionali, delle risorse da destinare al potenziamento dell'offerta formativa;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'8 novembre 2023, nel corso del quale le regioni hanno espresso avviso tecnico favorevole alla conclusione dell'intesa, ringraziando il Ministero dell'istruzione e del merito per il proficuo lavoro svolto;

Considerata la successiva mancata intesa all'esito dell'incontro politico in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 novembre 2023 (Repertorio atti n. 269/CSR), per il voto contrario delle Regioni Puglia e Campania e, dunque, per la mancata unanimità, necessaria ai fini del raggiungimento dell'intesa;

Considerata l'urgenza del provvedimento, motivata dalla prossima scadenza al 31 dicembre 2023 dell'obiettivo del PNRR, e, pertanto, la necessità di procedere senza attendere il decorso del termine dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 finalizzato a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative per il raggiungimento di una possibile composizione degli interessi coinvolti;

Considerato che la richiesta di non attendere il decorso del termine di cui sopra è stata peraltro condivisa all'unanimità dalle regioni e dalle province autonome, ivi comprese la Regione Puglia e la Regione Campania, in quanto il Ministero dell'istruzione e del merito ha già accolto tutte le richieste regionali;

Considerata, pertanto, la necessità di definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, in modo da garantire annualmente il corretto e regolare avvio delle attività formative degli ITS Academy e il finanziamento delle misure a supporto del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore al fine di sostenerne lo sviluppo e l'evoluzione;

Decreta:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 99/2022, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 2 - Destinazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore

1. Il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 1 del presente decreto finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale. A tal fine, il Fondo finanzia altresì interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti, per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 99/2022;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 99/2022;

d) le borse di studio di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), della legge n. 99/2022, destinate al sostegno dei tirocini formativi, obbligatori per almeno il 35 per cento della durata del monte orario complessivo dei percorsi formativi degli ITS Academy, da svolgersi anche all'estero;

e) le misure adottate sulla base dell'art. 10, comma 2, lettera b), della legge n. 99/2022, e dell'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, in ordine al consolidamento, potenziamento e sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con particolare riferimento al riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e alla promozione di una maggiore inclusione di genere.

2. Nei limiti di una quota non superiore al 2 per cento delle risorse complessivamente disponibili, il Fondo di cui al comma 1 può finanziare altresì ulteriori attività per il supporto e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022.

Art. 3 - Quote di riserva e quota di premialità sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore

1. Per le misure di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto, destinate, rispettivamente, al finanziamento delle misure nazionali di sistema per l'orientamento, dell'anagrafe degli studenti, della banca dati nazionale e del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, è riservata una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Per le misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto, volte a finanziare le borse di studio destinate al sostegno dei tirocini formativi, obbligatori per almeno il 35 per cento della durata del monte orario complessivo dei percorsi formativi degli ITS Academy, da svolgersi anche all'estero, è riservata la quota del 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Per le misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente decreto, adottate sulla base delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy per il consolidamento, potenziamento e sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è riservata una quota delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, individuata secondo i criteri e le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 99/2022.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 7, della legge n. 99/2022, la quota del 30 per cento dell'ammontare delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore è assegnata a titolo premiale in base al numero di diplomati e al tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del diploma, nonché all'attivazione di percorsi di apprendimento duale, così come registrati dai risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui all'art. 13 della legge n. 99/2022.

3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, una quota pari al 5 per cento è assegnata tenendo conto del numero di allieve iscritte e di diplomate e del relativo aumento progressivo, secondo i criteri e le modalità previste nel sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 13 della legge n. 99/2022.

4. Una ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, è assegnata tra le Fondazioni ITS Academy per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), della legge n. 99/2022, e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni ITS Academy. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 13 della legge n. 99/2022 tiene conto, progressivamente, secondo i criteri e le modalità in esso indicate, dell'incremento graduale e progressivo nei rapporti di coordinamento e di collaborazione tra le Fondazioni e della diffusione dei campus di cui al precedente periodo, al fine di una valorizzazione di tale indice per l'assegnazione della quota premiale.

5. Nell'ambito delle forme di coordinamento/collaborazione tra Fondazioni di cui al comma 4 del presente articolo, si tiene conto anche dell'attivazione di percorsi formativi ibridi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e di progetti interregionali e internazionali, nonché della partecipazione attiva alle Reti di coordinamento di settore e territoriali per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra le Fondazioni ITS Academy di regioni diverse, di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 99/2022.

Art. 4 - Risorse per l'incremento dell'offerta formativa sul territorio nazionale e il sostegno alle borse di studio per i tirocini formativi

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, destinate alla realizzazione dei percorsi degli ITS Academy da attivarsi tra il 1 settembre e il 30 novembre dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono, alla dotazione di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti, per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, sono individuate al netto delle quote di riserva di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della quota premiale di cui all'art. 3, comma 2, nonché della quota di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, destinata al finanziamento di ulteriori attività per il supporto e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022.

2. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), del presente decreto, destinate rispettivamente alla realizzazione dei percorsi degli ITS Academy, alla dotazione di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti, per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, nonché al finanziamento delle borse di studio per i tirocini formativi obbligatori per almeno il 35 per cento della durata del monte orario complessivo dei percorsi formativi degli ITS Academy, da svolgersi anche all'estero, sono ripartite a livello regionale sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse e del numero di diplomati nel triennio precedente a quello di assegnazione delle risorse.

Art. 5 - Tempistiche e modalità di destinazione ed erogazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e), del presente decreto, le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono erogate ogni anno, a valere sul «Fondo per l'istruzione tecnologica superiore», capitolo 1465 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito, con uno o più decreti del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce tra le regioni, entro il 15 aprile dell'anno di riferimento, le risorse di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, del presente decreto, rispettivamente destinate a titolo di quota premiale nonché alla realizzazione dei percorsi degli ITS Academy, alla dotazione di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti e per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, e al finanziamento delle borse di studio per i tirocini formativi obbligatori. Entro il successivo 30 giugno, le regioni comunicano le risorse di cui al primo periodo al Ministero dell'istruzione e del merito e alle Fondazioni ITS Academy che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191 del 4 ottobre 2023, e siano incluse nei piani territoriali regionali.

3. Per l'assegnazione alle Fondazioni presenti sul proprio territorio delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, destinate alla realizzazione dei percorsi degli ITS Academy, alla dotazione di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti, e al potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, le regioni tengono conto anche dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione effettuate ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 99/2022 e dei relativi decreti attuativi, nonché dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non attivati.

4. Per l'assegnazione alle Fondazioni presenti sul proprio territorio delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), destinate al finanziamento dei tirocini formativi obbligatori di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), della legge n. 99/2022, le regioni deliberano i requisiti di accesso e il valore dei contributi per la concessione delle borse di studio, tenendo conto di criteri meritocratici, delle condizioni economiche e della eventuale situazione di pendolarità/fuori sede delle allieve e degli allievi richiedenti.

5. Le regioni destinano la quota di finanziamento premiale di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto direttamente alle Fondazioni ITS Academy individuate come beneficiarie, le quali utilizzano la quota loro spettante nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022.

6. Le quote di risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto, relative, rispettivamente, al finanziamento delle attività di orientamento, dell'anagrafe degli studenti, della banca dati nazionale e del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, sono assegnate secondo quanto disposto nei rispettivi decreti direttoriali di riferimento, in conformità con quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto.

7. La quota di risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente decreto, concernente il finanziamento delle misure adottate sulla base delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è assegnata secondo i criteri e le modalità previste con apposito decreto ministeriale, adottato ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 99/2022.

Art. 6 - Cofinanziamento regionale

1. Le regioni sono tenute al cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse nazionali stanziate, secondo quanto previsto in materia dalla legge n. 99/2022. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

Art. 7 - Validità degli atti regionali di riparto delle risorse in favore degli ITS Academy

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 99/2022 in materia, sono annullabili i provvedimenti amministrativi regionali di riparto delle risorse emanati in favore degli ITS Academy in violazione di quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto, e del vincolo di destinazione della quota premiale di cui all'art. 11, comma 7, della sopracitata legge, alle Fondazioni individuate come beneficiarie secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 8 - Clausola di salvaguardia

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9 - Disposizioni finanziarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e), del presente decreto, le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 99/2022, pari a euro 48.355.436,00 annui, sono ripartite annualmente, con più decreti del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore, a valere sul «Fondo per l'istruzione tecnologica superiore», capitolo 1465/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.