Legge 24.11.2023, n. 168
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;
b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
« 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa »;
c) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.