Legge 24.11.2023, n. 168
1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;
b) al comma 2, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».