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Legge 24.11.2023, n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (G.U. 24.11.2023, n. 275)

Art. 16 - Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;

b) al comma 2, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».