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Legge 24.11.2023, n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (G.U. 24.11.2023, n. 275)

Art. 8 Rilevazione dei termini

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».