Legge 24.11.2023, n. 168
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 387-bis:
1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;
b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.