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Decreto M.I.M. 04.10.2023, n. 191

Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

Art. 5 - Accreditamento per operare su ulteriori aree tecnologiche

1. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 5, e dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.

2. Le Fondazioni ITS Academy già accreditate che, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale e del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o più aree tecnologiche rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accreditamento limitatamente al possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento di tali ulteriori attività formative.