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Decreto M.I.M. 04.10.2023, n. 191

Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

Art. 7 - Requisiti di accreditamento relativi alla onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico

1. Il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi devono dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;

b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;

c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.

2. Le Fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante:

a) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;

b) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;

c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.