Decreto M.I.M. 04.10.2023
1. Le regioni verificano, con cadenza almeno triennale e secondo i criteri e le procedure da esse stabiliti, il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento degli ITS Academy ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché il rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'art. 5 della legge n. 99/2022.
2. La documentazione concernente le attività erogate deve essere tenuta nella disponibilità delle fondazioni ai fini dei controlli nelle sedi accreditate. In caso di scioglimento della Fondazione accreditata, il legale rappresentante comunica alla regione in cui essa si è accreditata e al Ministero dell'istruzione e del merito il luogo di conservazione della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e i finanziati con risorse pubbliche, che dovrà essere conservata per almeno dieci anni.
3. Gli ITS Academy accreditati comunicano alle regioni e al Ministero dell'istruzione e del merito le eventuali modifiche rispetto ai requisiti di cui all'art. 4, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli standard minimi generali per l'accreditamento di cui al presente decreto.