Decreto M.I.M. 04.10.2023
1. Le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli ITS Academy.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, del presente decreto, le regioni comunicano alla Fondazione ITS Academy, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, e sospendono le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, le regioni assegnano alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità.
Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.
3. Fatta salva diversa determinazione delle regioni, in caso di sospensione dell'accreditamento, la Fondazione ITS Academy è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi.
4. Se la Fondazione ITS Academy cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità, le irregolarità e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, essa incorre nella revoca dell'accreditamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), del presente decreto.