Decreto M.I.M. 04.10.2023
1. La revoca dell'accreditamento è disposta nei seguenti casi:
a) rinuncia volontaria da parte di un ITS Academy;
b) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
c) qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy di all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022;
d) mancato rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'art. 5 della legge n. 99/2022;
e) perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del presente decreto;
f) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile;
g) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le fondazioni ITS Academy che operano da più di tre anni, mancata conclusione in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei termini ordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati;
h) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le fondazioni ITS Academy che operano da più di tre anni, per mancato avvio di almeno un percorso formativo in assenza di giustificati motivi oggettivi;
i) mancato adeguamento a quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022, nonché la possibilità di utilizzare la denominazione «ITS Academy» e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
3. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione, purché le difformità riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attività formativa.