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Decreto M.I.M. 04.10.2023

Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. (G.U. 27.10.2023, n. 252)

Art. 16 - Fase transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le fondazioni non rientranti nel sopracitato art. 14, ai fini dell'accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure di accreditamento previste dal presente decreto.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come fondazioni di partecipazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del presente decreto, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del presente decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le fondazioni costituite e riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al presente decreto e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.