Decreto M.I.M. 04.10.2023
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 7, e all'art. 5, comma 5, della legge n. 99/2022, la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al presente decreto, per almeno ottanta giornate lavorative annue.
2. L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzi l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economico-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e placement/progettazione) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da parte di almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzioni di direzione.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.