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Decreto M.I.M. 04.10.2023

Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. (G.U. 27.10.2023, n. 252)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 14, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni, e comma 6;

Visto l'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6;

Visto il regolamento UE n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo ref. Ares (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and resilience facility - Operational arrangements between the European commission and Italy»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico sicurezza sul lavoro)»;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU;

Vista l'intesa n. 84 del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 106 del 21 giugno 2023;

Considerata l'opportunità di accogliere l'osservazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativa al fatto che le regioni, nel recepire i requisiti e gli standard minimi di accreditamento, anche con eventuali criteri integrativi, debbano comunque attenersi, nelle fasi della selezione delle candidature, a quanto previsto dal presente decreto, poiché, per quanto si tratti di una fase ancora preliminare alla costituzione in termini di Fondazione, occorre in un qualche modo garantire già in questa sede il potenziale rispetto dei requisiti minimi di accreditamento previsti per gli ITS Academy a livello nazionale;

Considerata l'opportunità di non recepire le richieste del Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito all'art. 1, comma 2, del presente decreto, concernenti, da un lato, la richiesta di eliminazione dell'inciso «stabilendo eventuali criteri aggiuntivi», posto che è la stessa legge n. 99/2022 ad esprimersi in tal senso all'art. 7, comma 1, e, dall'altro lato, l'inserimento, dopo le parole «standard minimi di accreditamento», di un rinvio espresso all'allegato A del decreto, in quanto si ritiene essere più funzionale il medesimo rimando effettuato sub art. 4, considerando che sono gli articoli 4 e ss. a disciplinare direttamente e più specificamente i requisiti di accreditamento, poi esplicati e approfonditi in sede di allegato;

Considerata l'opportunità di non accogliere l'osservazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione secondo la quale l'accreditamento delle sedi vada attribuito dal Ministero dell'istruzione e del merito, a garanzia della dimensione nazionale del sistema, posto che è la stessa legge n. 99/2022 che, all'art. 7, comma 6, prevede che vi sia una competenza nazionale solo finché le regioni non adottano una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, conformandosi ai principi fondamentali dello stesso art. 7 e del relativo decreto attuativo, e che, pertanto, una volta divenute competenti, spetti alle regioni accreditare le fondazioni ITS Academy su tutti i requisiti previsti a livello nazionale, ivi compreso quello delle sedi, nonché su eventuali criteri aggiuntivi;

Posto che non si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di definire, già all'interno del decreto, le procedure da utilizzare nel caso di conflitti interpretativi e applicativi delle norme nazionali, in quanto è da ritenersi che un eventuale intervento a livello nazionale in tal senso rientri tra le competenze e le funzioni ordinarie naturalmente spettanti al Ministero in sede applicativa della normativa primaria e secondaria di riferimento;

Ritenuto che le specifiche richieste dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sul fatto che la sospensione dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi, non deve compromettere le attività formative in corso di svolgimento, da portare a compimento, comportando, invece, la sospensione dell'avvio di nuovi percorsi formativi da parte della medesima Fondazione, sono già previste sub art. 12, commi 2 e 3, del presente decreto;

Considerato che, con riferimento alla richiesta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di distinguere il patrimonio dai fondi di gestione e dai contributi erogati per il funzionamento affinché non vadano ad incrementare il patrimonio stesso, va tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, recante lo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy in applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, già approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, si condivide l'auspicio del Consiglio superiore della pubblica istruzione in ordine al fatto che la concreta ed efficace operatività delle fondazioni ITS Academy e la qualità dell'offerta formativa proposta si realizzino attraverso la salvaguardia dei diritti e delle tutele contrattuali del personale impegnato nelle attività della fondazione, ricordando che l'art. 5, comma 5, della legge n. 99/2022 prevede che «Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'art. 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 luglio 2023 (Repertorio atti n. 172);

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati resi rispettivamente il 20 settembre 2023 e il 28 settembre 2023;

Considerata la necessità di procedere all'individuazione dei requisiti, degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché dei presupposti e delle modalità di revoca dell'accreditamento;

Decreta: