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Decreto M.I.M. 20.10.2023, n. 203

Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

Art. 2 - Individuazione delle aree tecnologiche

1. Al fine di rispondere alle principali sfide nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica, nonché ai fabbisogni formativi, scientifici, tecnologici e tecnico-professionali espressi dal mondo del lavoro, gli ITS Academy realizzano i propri percorsi formativi con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

Area n. 1 - Energia

Area n. 2 - Mobilità Sostenibile e logistica

Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita

Area n. 4 - Sistema Agroalimentare

Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito

Area n. 6 - Meccatronica

Area n. 7 - Sistema Moda

Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro

Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo

Area n.10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'area n. 1 "Ambiente, Energia e Sostenibilità", è equipollente all'area 1 "Energia", così come definita all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011.

3. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal comma 1 del presente articolo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022.

4. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di una delle aree tecnologiche di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.