Decreto M.I.M. 20.10.2023, n. 203
1. Le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al presente decreto.
2. Al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali di cui al comma 1 sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (codici ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonché del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. Il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'Allegato 2 al presente decreto. Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. - European Qualifications Framework) di cui alla Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017, recepita con il decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e della ricerca recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13" e con il decreto 15 giugno 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, recante "Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022" ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili.
4. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli standard nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche.
5. I profili di cui al comma 4 sono proposti annualmente dall'ITS Academy alla Regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa.
6. L'articolazione nei profili a livello territoriale è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono:
a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse;
b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;
c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro;
d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali.
7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99 del 2022, il Comitato nazionale ITS Academy propone l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area.