Decreto M.I.M. 20.10.2023, n. 203
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I percorsi formativi triennali di sesto livello EQF in essere, già consentiti dalla normativa previgente alla legge n. 99/2022, sono disciplinati dal presente decreto.