Decreto M.I.M. 20.10.2023, n. 203
1. L'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge n. 99/2022, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, è assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF.
3. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell'articolo 5 comma 3, lettera c), della legge n. 99/2022, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
4. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS Academy che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento.
5. Le Fondazioni ITS Academy definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal comitato tecnico scientifico.