Decreto M.I.M. 20.10.2023, n. 203
1. Le Fondazioni ITS Academy appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune Unità Formative atte a declinare e curvare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curricolo rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo.
2. Le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS Academy dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS Academy per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo.