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Decreto M.I.M. 20.10.2023, n. 203

Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

Art. 7 - Diplomi

1. Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF, sulla base dei modelli adottati ai sensi del decreto attuativo di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 5, comma 2, della legge n. 99/2022.

2. I diplomi di cui al comma 1, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. Per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement.

4. In via transitoria, nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.