Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 205
1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In particolare, sono disciplinati i concorsi che saranno banditi in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, di cui agli articoli 44-46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento. Sono altresì disciplinati le modalità di redazionedei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.
2. Il presente decreto disciplina:
a) in via ordinamentale, i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'Art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'Art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
b) per la fase transitoria, entro il 31 dicembre 2024, uno o più concorsi per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai quali potranno altresì partecipare i candidati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
3. I concorsi sono indetti, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'Art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza annuale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.