Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 205
1. Ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli:
a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di insegnante tecnico-pratico, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli:
a. laurea, diploma AFAM di I livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso;
b. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi dell'Art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2024 relative ai posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
3. Ai sensi dell'Art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente Art. è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'Art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
4. Ai sensi dell'Art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 4, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
6. Al fine di assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi assunzionali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il periodo transitorio sono attivate una o più procedure concorsuali di cui all'Art. 1, comma 2, lettera b), ai sensi dell'Art. 18- bis del Decreto Legislativo, con le modalità previste dai commi 7 e 8.
7. La prima procedura concorsuale transitoria è bandita per i posti comuni e per i posti di sostegno. Per i posti comuni è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 5 del Decreto Legislativo, come individuati dai commi 1, 2 e 3 del presente Art., fatto salvo quanto previsto al comma 5; possono altresì partecipare, ai sensi dell'Art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo, coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. All'esito della procedura, ai candidati privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall'Art. 13, comma 2, e dall'Art. 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo. Per i posti di sostegno è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
8. A seguito dell'attivazione, nell'anno accademico 2023/2024, dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all'Art. 2-bis del Decreto Legislativo, potrà essere bandita la seconda procedura concorsuale transitoria per posti comuni e per posti di sostegno. Per i posti comuni, oltre ai candidati in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, la partecipazione al concorso è altresì consentita - ai sensi dell'Art. 18- bis, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo - a coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'Art. 2-bis del Decreto Legislativo, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 del medesimo Art. e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Al concorso di cui al presente comma possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'Art. 2-bis del Decreto Legislativo e non abbiano ancora concluso l'acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l'accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell'anno scolastico antecedente a quello della nomina a tempo determinato di cui all'Art. 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo. Il mancato scioglimento della riserva entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria e l'esclusione dalla nomina a tempo determinato di cui al periodo precedente per l'anno scolastico successivo. All'esito della procedura, ai candidati inseriti a pieno titolo privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall'Art. 13, comma 2, e dall'Art. 18-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo. Per i posti di sostegno è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
9. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.