Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 205
1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'Art. 6, nella prova orale di cui all'Art. 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'Art. 59, comma 10, lettera a), secondo periodo, del Decreto Legge, i bandi di cui all'Art. 13 esplicitano le ragioni della scelta della prova scritta a risposta aperta con la possibilità, in tal caso, di prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove scritte di cui all'Art. 6, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.