Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 205
1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'Art. 4, comma 2, e nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facoltà prevista dal medesimo comma, ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati superano una prova di preselezione computer-based, volta all'accertamento delle capacità logiche e di comprensione del testo.
2. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'Art. 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.
4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.
5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova preselettiva, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.