Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 205
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.1
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'Art. 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'Art. 9, comma 4. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'Art. 10 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'Art. 7. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'Art. 11 un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, Decreto M.I.M. 24.10.2024, n. 214.