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Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 205

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 9 - Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui all'Art. 6, anche a titolo oneroso, è assegnata a livello nazionale a una o più università o consorzi universitari, enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA.

2. Le domande e le tracce delle prove di cui all'Art. 7 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'Art. 14 secondo i programmi di cui all'Art. 10. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae le domande disciplinari all'inizio della prova orale. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'Art. 7, commi 2 e 3, è estratta 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

3. Analogamente, le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A. Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all'atto dello svolgimento della stessa.

4. I quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e della prova orale sono redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'Art. 59, comma 11, del Decreto Legge e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle rispettive prove. La Commissione Nazionale è altresì incaricata di validare i quesiti della prova scritta, redatti dai soggetti di cui al comma 1.

5. La Commissione Nazionale di cui al comma precedente è composta scegliendo tra professori universitari, ricercatori a tempo in

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