Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 205
1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui all'Art. 6, anche a titolo oneroso, è assegnata a livello nazionale a una o più università o consorzi universitari, enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA.
2. Le domande e le tracce delle prove di cui all'Art. 7 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'Art. 14 secondo i programmi di cui all'Art. 10. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae le domande disciplinari all'inizio della prova orale. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'Art. 7, commi 2 e 3, è estratta 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
3. Analogamente, le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A. Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all'atto dello svolgimento della stessa.
4. I quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e della prova orale sono redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'Art. 59, comma 11, del Decreto Legge e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle rispettive prove. La Commissione Nazionale è altresì incaricata di validare i quesiti della prova scritta, redatti dai soggetti di cui al comma 1.
5. La Commissione Nazionale di cui al comma precedente è composta scegliendo tra professori universitari, ricercatori a tempo in
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