Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 206
1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le tipologie di posto cui hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è di venti giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. 2
4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della Legge, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
6. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo
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