Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 206
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 15 e 16 e sono individuati ai sensi dell'articolo 19.
3. L'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese può essere effettuato dalla Commissione giudicatrice, qualora uno dei componenti sia in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l'insegnamento della lingua inglese o del titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, ovvero da un membro aggregato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta ple
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