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Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 206

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 14 - commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 15 e 16 e sono individuati ai sensi dell'articolo 19.

3. L'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese può essere effettuato dalla Commissione giudicatrice, qualora uno dei componenti sia in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l'insegnamento della lingua inglese o del titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, ovvero da un membro aggregato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17.

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 3.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.