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Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 206

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 5 - Prova preselettiva

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facoltà di cui al medesimo comma ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati superano una prova di preselezione computer-based, volta all'accertamento delle capacità logiche e di comprensione del testo.

2. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova preselettiva, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.