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Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 206

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 6 - Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 13 e abbiano superato l'eventuale prova preselettiva sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa.

2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 5 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto.

3. La prova scritta di cui al comma 1 è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico- metodologico, vertenti sui programmi contenuti nella "Parte generale" dell'Allegato A di cui all'articolo 10, così distribuiti:

- dieci quesiti di ambito pedagogico;

- quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;

- quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

5. Qualora, al termine del periodo di attuazione del PNRR, l'Amministrazione opti per la possibilità prevista dall'articolo 59, comma 10, lettera a), secondo periodo, del Decreto Legge, la durata della prova scritta di cui al comma 1 è pari a 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 5 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto, e consta di:

a. otto quesiti a risposta aperta volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, vertenti sui programmi contenuti nella "Parte generale" dell'Allegato A di cui all'articolo 10, così distribuiti:

- 2 quesiti di ambito pedagogico

- 3 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;

- 3 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. un quesito a risposta aperta sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. un quesito a risposta aperta sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

6. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.