Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 206
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 9, comma 3. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. La commissione assegna ai titoli accademici, culturali e professionali di cui all'articolo 11 un punteggio massimo complessivo di 50 punti.