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Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 206

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 9 - Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui all'articolo 6, anche a titolo oneroso, è assegnata a livello nazionale a una o più università o consorzi universitari, enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA.

2. Le domande e le tracce delle prove di cui all'articolo 7 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'articolo 14 secondo i programmi di cui all'articolo 10. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae le domande disciplinari all'inizio della prova orale. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, è estratta 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

3. I quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e della prova orale sono redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 59, comma 11, del Decreto Legge e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle rispettive prove. La Commissione Nazionale è altresì incaricata di validare i quesiti della prova scritta, redatti dai soggetti di cui al comma 1.

4. La Commissione Nazionale di cui al comma 3 è composta scegliendo tra professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo. Ai componenti della Commissione Nazionale si applicano le condizioni personali ostative all'incarico previste dall'articolo 18.

5. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si provvede a definire la composizione della citata Commissione Nazionale.