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Decreto M.I.M. 30.10.2023, n. 2163

Graduatoria Nazionale Ex Lsu.

Art. 3 - Graduatoria nazionale

1. La graduatoria nazionale è finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'Art. 58 del Decreto-Legge.

2. Detti posti sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e in base all'ordine di graduatoria, del personale graduato nelle procedure selettive disciplinate dal decreto 1391 dell'11 agosto 2023, nonché del personale che, pur avendo partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'Art. 58 del Decreto-Legge, non sia stato destinatario di proposta di immissione in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto soprannumerario nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili.

3. L'inserimento nella graduatoria nazionale delle due categorie di personale indicate al comma precedente avviene, a domanda degli interessati anche su tutte le sedi disponibili, sulla base del punteggio e dei titoli già acquisiti dagli stessi nelle graduatorie provinciali di provenienza approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici all'esito delle procedure selettive di cui all'Art. 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge e di cui all'Art. 3 del presente decreto.

4. La graduatoria di cui al presente Art. è predisposta su base nazionale.

5. A seguito dello svolgimento della procedura di cui all'Art. 58, comma 5-sexies, del Decreto- Legge, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nei limiti delle risorse finanziarie previste disponibili ai sensi dell'Art. 58, comma 5 e comma 5-bis del Decreto- Legge, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-sexies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies, è pari a 590. Detto contingente è ripartito secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Regione Provincia Posti residui procedura Art. 58, comma 5- sexies, D.L. 69/2013
Campania Salerno 3
Emilia Romagna
Bologna 4
Forlì 8
Modena 20
Parma 17
Piacenza 1
Ravenna 22
Reggio nell'Emilia 13
Rimini 9
Lazio
Latina 12
Roma 259
Viterbo 1
Liguria
Genova 17
Imperia 19
Savona 2
Lombardia
Brescia 32
Cremona 4
Milano 26
Varese 6
Marche
Ancona 3
Ascoli Piceno 13
Macerata 4
Pesaro 11
Piemonte
Cuneo 14
Novara 2
Verbano-Cusio-Ossola 9
Sardegna
Nuoro 1
Oristano 5
Sassari 6
Toscana
Firenze 9
Pistoia 1
Siena 6
Umbria
Perugia 5
Veneto
Padova 1
Rovigo 4
Verona 14
Vicenza 7
Totale 590

6. I posti disponibili consentono un numero di immissioni in ruolo a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50% da determinarsi sulla base del numero complessivo di aventi titolo inseriti nella graduatoria nazionale, nei limiti delle disponibilità a livello provinciale di cui al comma 3 e secondo le modalità previste dall'Art. 4.

7. Sulla base delle domande di inserimento inoltrate dal personale indicato all'Art. 9, comma 3, del decreto interministeriale 11 luglio 2023, n. 133, il Ministero predispone una graduatoria unica ordinata secondo i punteggi individuali, i titoli e le precedenze già riconosciuti agli aspiranti nelle graduatorie provinciali di provenienza e presenti al sistema informatico del Ministero alla data di elaborazione della graduatoria stessa.

8. La graduatoria nazionale è approvata con provvedimento della Direzione generale per il personale scolastico e comunicata, unitamente all'elenco degli aspiranti, agli USR competenti per le province di assegnazione ai fini della successiva formulazione delle proposte di nomina e delle assegnazioni di sede.

9. I posti residuati nelle singole province indicate nella tabella di cui al comma 3 sono conferiti, fino all'ultimo aspirante o sino all'esaurimento dei posti disponibili, al personale incluso nella graduatoria nazionale, in base alla posizione conseguita in graduatoria e nell'ordine prioritario delle province richieste.

10. I candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale sono assunti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50 %, nei limiti delle disponibilità indicate al comma 3.

11. L'accettazione del posto conferito dalla graduatoria nazionale comporta la decadenza dell'aspirante dalla graduatoria provinciale di provenienza.

12. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e dalla graduatoria nazionale stessa e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni e lo scorrimento della graduatoria nazionale.

13. A conclusione delle operazioni di immissione in ruolo, la graduatoria nazionale, in quanto finalizzata a consentire il collocamento in ruolo, una tantum, del personale indicato all'Art. 9, comma 3, sui posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'Art. 58 del Decreto-Legge, cessa di avere efficacia.

14. L'USR che ha approvato la graduatoria provinciale di provenienza dell'aspirante incluso nella graduatoria nazionale provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura. A tale fine, nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.