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Decreto M.I.M. 30.10.2023, n. 2163

Graduatoria Nazionale Ex Lsu.

Art. 4 - Assegnazione dei posti

1. I posti disponibili nelle singole province di cui all'Art. 3, comma 5, sono assegnati come posti interi nell'ordine risultante dalla graduatoria nazionale e secondo l'ordine prioritario delle preferenze espresse.

2. Può altresì essere disposta l'assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'Art. 3, comma 6, qualora, nell'ordine risultante dalla graduatoria nazionale e secondo l'ordine prioritario delle preferenze espresse, vi sia nella medesima provincia un numero di aspiranti superiore ai posti disponibili e vi sia stata la richiesta di assegnazione di posto a tempo parziale di almeno due candidati, o di un suo multiplo, aventi tiolo all'assegnazione nella provincia.

3. Il candidato si intende soddisfatto con la prima assegnazione ottenuta, sia essa a tempo pieno oppure a tempo parziale, in ragione della priorità delle preferenze espresse.

4. Nel caso di cui al comma precedente, il candidato decade da ogni altra preferenza espressa a tempo pieno oppure a tempo parziale sulle altre province richieste, anche in caso di sopravvenuta disponibilità di posti interi o a tempo parziale presenti nelle ulteriori province espresse come preferenze, senza rifacimento delle operazioni.

5. I candidati non destinatari di nomina, a tempo pieno o a tempo parziale, dalla graduatoria nazionale permangono nelle graduatorie di provenienza secondo quanto disposto dall'Art. 7 del presente decreto.