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Decreto M.I.M. 30.10.2023, n. 2163

Graduatoria Nazionale Ex Lsu.

Formula iniziale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come da ultimo modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

Visto l'Art. 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ed in particolare il comma 5- septies, il quale prevede che: "Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2023, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinate con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione».".

Visti altresì i commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'Art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i quali prevedono che: "5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'Art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'Art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle procedure selettive e di mobilità di cui ai successivi commi. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'Art. 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare: il personale di cui all'Art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'Art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter. 5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5- quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. 5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'Art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'Art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5- bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.";

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

Visto l'Art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'Art. 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'Art. Art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito dalla 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto l'Art. 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 di modifica dell'Art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'Art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, dal decreto ministeriale 15 marzo 2019, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'Art. 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'Art. 4, il quale prevede che "1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'Art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2020, n. 65, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2021, n. 309, recante la definizione della dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2021/2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2022, n. 221, recante le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con eventuale revisione annuale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 251, concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2021/2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 28 luglio 2023, n. 150, concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, n. 206, concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2022/2023;

Visto il CCNL - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;

Visto il CCNL - Comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022;

Considerato che, come risulta dalle note di riscontro inviate dagli Uffici Scolastici Regionali, i posti residuati in esito alla procedura di cui all'Art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono pari a 590;

Visto il decreto direttoriale 11 agosto 2023, n. 1391, di indizione della Procedura selettiva di cui al comma 5-septies dell'Art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 11 luglio 2023, n. 133, registrato alla Corte dei conti con n. 2243 del giorno 08 agosto 2023 di determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2023, il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5-sexies del medesimo Art. 58, il quale non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui al disposto da ultimo citato per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Considerato che occorre procedere all'emanazione del bando per la formazione della graduatoria nazionale per l'assunzione del personale individuato dall'Art. 58, comma 5-septies, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

DECRETA