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Decreto legge 18.10.2023, n. 145

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (G.U. 18.10.2023, n. 244)

Capo I - Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali

Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per l'anno 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3.Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

5. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.