Decreto legge 18.10.2023, n. 145
Capo III - Misure in materia di investimenti e in materia di sport
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.