Decreto legge 18.10.2023, n. 145
Capo III - Misure in materia di investimenti e in materia di sport
1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.
2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.
4. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo».
5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;
b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 4.550.000 euro;
c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;
d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;
e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;
f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;
g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;
h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;
i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;
l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;
m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;
n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;
o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro.