Decreto legge 18.10.2023, n. 145
Capo III - Misure in materia di investimenti e in materia di sport
1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata «concessionario», è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata «Convenzione Unica», fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:
a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;
b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.
2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:
a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:
1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;
2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;
4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;
b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;
c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;
d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);
e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:
a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;
b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a. nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;
c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022;
d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.
4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.
6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.
7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:
a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;
b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.
9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.
10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: «dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009». La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5.