Decreto legge 18.10.2023, n. 145
Capo IV - Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza
1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite da «30 novembre 2023»;
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa.»;
c) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023».