Decreto legge 18.10.2023, n. 145
Capo IV - Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.