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Decreto legge 18.10.2023, n. 145

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (G.U. 18.10.2023, n. 244)

Capo IV - Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza

Art. 22 - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi

1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l'istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTAT»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3».