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Nota M.I.M. 05.10.2023, n. 4179

Indicazioni operative per la redazione del PEI - a.s. 2023/2024.

Con la nota prot. 2497 del 1 giugno 2023 si sono fornite alle istituzioni scolastiche, per il tramite di codesti Uffici scolastici regionali, indicazioni operative per la stesura del Piano Educativo Individualizzato relativamente alla compilazione delle Sezioni del modello nazionale PEI riguardanti il fabbisogno di risorse professionali per l'inclusione (Sezioni 11 e 12).Con la presente nota informativa s'intendono fornire taluni aggiornamenti considerato che le istituzioni scolastiche, entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 66/2017 ("di norma, non oltre il mese di ottobre"), dovranno redigere i Piani Educativi Individualizzati per la parte relativa alla progettazione educativo

- didattica.

In data 1 agosto u.s. è stato emanato il decreto interministeriale n. 153, "Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»" , registrato dalla Corte dei conti con n. 2394 in data 5 settembre 2023, pubblicato il 6 settembre u.s. nella sezione della home page del Ministero "Amministrazione Trasparente", visibile al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale n-153-del-1-agosto-2023, nonché nell'apposita sezione del sito MIM dedicato al DI 182 del 29 dicembre 2020 "inclusione e nuovo PEI" al link: https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html.

Il citato "Decreto interministeriale 1 agosto 2023, n. 153" è il frutto della verifica, della revisione e dell'aggiornamento del DI 182 del 29 dicembre 2020 a cura del Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 21, comma 5 del medesimo decreto con D.M. 3 agosto 2021, n. 244.

Il già menzionato Comitato tecnico ha, tra l'altro, valutate anche le preziose osservazioni e/o indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche che, vagliate dai Referenti per l'inclusione di codesti UUSSRR sono, a suo tempo, state trasmesse alla Direzione generale per lo studente come richiesto con nota prot. 1376 del 15 giugno 2021.

Pertanto, il decreto n. 153 del 1 agosto 2023 apporta correttivi al DI 182 del 29 dicembre 2020 che, pur mantenendo validità, è stato emendato; conseguentemente, sono stati rettificati anche i modelli nazionali di Piano educativo individualizzato (PEI) ad esso allegati e le correlate Linee Guida.

Di seguito una breve illustrazione dei passaggi principali del DI 153 del 1 agosto 2023:

1. All'art. 8 del DI 182 del 29 dicembre 2020 rubricato "Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico" è stato aggiunto il comma 4 che dispone:

I "Domini" richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle "Dimensioni" di cui al presente articolo, secondo quanto di seguito riportato:

 

Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento PEI-Piano Educativo Individualizzato
Dominio Dimensione
Apprendimento Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento
Comunicazione Comunicazione / Linguaggio
Relazioni e Socializzazione Relazione / Interazione / Socializzazione
Autonomia Personale e Sociale Autonomia/Orientamento

L'allineamento tra le 4 dimensioni previste nei modelli nazionali Piani Educativi Individualizzati e i 4 domini (inizialmente erano n. 3) previsti dalle disposizioni delle Linee guida del Ministero della salute recepisce le osservazioni pervenute dagli UUSSRR.

2. All'art. 10, comma 1 del DI 182 del 29 dicembre 2020 "curricolo dell'alunno" è stata aggiunto il sottoindicato periodo:

Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.

Conseguentemente è stata anche eliminata la lettera d) dell'art. 10, comma 2.

3. L'art. 10 bis rubricato "Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado" dispone:

1. Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;

b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

4. L'art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle "Norme transitorie": "In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato".

Nonostante le Linee guida del Ministero della salute di cui alla lettera c) siano state emanate oramai già da tempo, ad oggi, le nuove modalità di predisposizione delle certificazioni e del Profilo di funzionamento non sono pienamente adottate su tutto il territorio nazionale, per cui le istituzioni scolastiche possono continuare ad utilizzare la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, così come previsto espressamente dal disposto dell'art. 14 del decreto interministeriale correttivo n. 153 del 1 agosto 2023 che ha aggiunto il comma 6 (leggasi quanto al punto 4) all'art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 dedicato alle "Norme transitorie".

Con riferimento alla piattaforma informatica, si comunica che sono in via di implementazione, nella Partizione separata dell'Anagrafe nazionale studenti, funzionalità utili alla compilazione dei modelli di PEI allegati al decreto interministeriale correttivo n. 153 del 1 agosto 2023. La data di apertura delle funzioni e le modalità di compilazione verranno comunicate con apposita Nota della Direzione Generale dei sistemi informativi e la statistica.

Le scuole paritarie compilano i modelli di PEI in formato cartaceo (D.M 153 del 1-08-2023), garantendo il diritto costituzionale all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità come anche disposto dall' art.1, comma 3 della legge 62 del 2000 che così recita: "Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità".

Premesso tutto quanto sopra, si rende necessario che le SSLL:

- sensibilizzino le istituzioni scolastiche alla compilazione dei modelli nazionali PEI come emendati dal DI 153 del 1 agosto 2023 (allegati al decreto interministeriale n. 153 del 1 agosto 2023 e, ad ogni buon conto, uniti alla presente nota);

- forniscano alle istituzioni scolastiche indicazioni relativamente ai raccordi tra la documentazione clinica di cui dispongono e le modalità di redazione dei PEI secondo la prospettiva bio -psico sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Si confida nello sperimentato spirito collaborativo delle SS.LL., al fine di dare massimo risalto e diffusione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione del territorio di competenza dei contenuti della presente nota nonché del decreto interministeriale correttivo n. 153/2023 con i relativi allegati.