Decreto legge 15.09.2023, n. 123
Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile
1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;
d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;
e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle best practice adottate.
2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online nel sito web del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.
5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.