Decreto legge 15.09.2023, n. 123
Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 676, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro»;
b) i commi 777 e 778 sono abrogati.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.