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Decreto legge 15.09.2023, n. 123

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (G.U. 15.09.2023, n. 216)

Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

Art. 4 - Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni».

1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica».

2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente:

«m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110».

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nonché per i delitti» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli».

2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:

«Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni».

2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.

2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «condannati» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o».

3. All'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità» .

3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «esclusa la fattispecie di cui al comma 5,» sono soppresse.