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Decreto legge 15.09.2023, n. 123

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (G.U. 15.09.2023, n. 216)

Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

Art. 6 - Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale»;

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , »;

b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse;

b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: «, per un tempo non superiore a un mese,» sono soppresse e le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23»;

c) all'articolo 23:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga»;

2) al comma 3, le parole da: «ridotti della metà» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici»;

c-bis) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale».

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.