Decreto legge 15.09.2023, n. 123
Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile
1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.
1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «ne dà notizia al» sono inserite le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il».