IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 15.09.2023, n. 123

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (G.U. 15.09.2023, n. 216)

Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: «Art. 10-bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). - 1. Il direttore dell' istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».