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Decreto legge 15.09.2023, n. 123

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (G.U. 15.09.2023, n. 216)

Capo IV - Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Art. 14 - Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all' uso delle applicazioni di controllo parentale, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.