Decreto legge 29.09.2023, n. 132
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».